Lotteria degli Scontrini – Obblighi per gli Esercenti e Funzionamento dell’istituto

La presente Circolare intende riepilogare la disciplina sulla cosiddetta “lotteria degli scontrini”, con particolare riferimento al suo funzionamento e agli adempimenti a cui i commercianti al minuto sono chiamati a rispondere entro il prossimo 31/12/2020.

La c.d. “lotteria degli scontrini” (o “lotteria dei corrispettivi”) è il concorso a premi nazionale che prenderà avvio dall’1.1.2021 e consentirà ai privati consumatori, a determinate condizioni, di parte­cipare ad estrazioni periodiche di premi in denaro a fronte degli acquisti effettuati presso esercenti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate.

Essa è stata introdotta con la finalità di contrastare l’evasione fiscale. Infatti, per la partecipazione alla lotteria è necessario che i dati dei corrispettivi per i quali l’acquirente ha manifestato l’intenzio­ne di aderire al concorso siano trasmessi dagli esercenti, in via telematica, all’Agenzia delle En­trate.

Parte delle disposizioni attuative della lotteria degli scontrini sono già state adottate. Tuttavia, il di­segno di legge di bilancio 2021, in corso di approvazione parlamentare, prevede novità rilevanti per l’applicazione dell’istituto. In particolare, se le disposizioni contenute nel disegno di legge sa­ranno confermate, la partecipazione alla lotteria non sarà più ammessa in caso di acquisti effettua­ti in contanti, ma soltanto per quelli effettuati con mezzi di pagamento elettronici.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi, al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, presso esercenti che memorizzano e trasmettono i dati dei corrispettivi in via telematica ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Ai fini della partecipazione è altresì necessario che:

·       gli acquirenti, al momento dell’acquisto (prima dell’emissione del documento commerciale) comunichino all’esercente il proprio “codice lotteria”;

·       l’esercente trasmetta i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate (secondo le modalità di cui si dirà più avanti).

Codice lotteria

Il codice lotteria consente l’identificazione del cliente ai soli fini delle estrazioni e dell’individuazio­ne del vincitore. Esso può essere ottenuto mediante l’apposito servizio on line disponibile sul “por­tale Lotteria” a partire dall’1.12.2020.

Nello specifico, il soggetto interessato deve digitare nell’apposito servizio il proprio codice fiscale, senza inserire ulteriori elementi di identificazione, e il sistema genererà un codice alfanumerico di 8 caratteri (codice lotteria), che sarà associato in modo univoco al codice fiscale comunicato.

Il codice lotteria deve poi essere stampato o salvato su un dispositivo mobile poiché, al momento dell’acquisto, dovrà essere mostrato all’esercente.

Il consumatore ha facoltà di generare fino a un massimo di 20 codici lotteria, nonché di cancellare il codice, accedendo all’area riservata sul portale Lotteria.

Manifestazione della volontà di partecipare alla lotteria

La comunicazione del codice al momento dell’acquisto costituisce manifestazione della volontà di partecipare alle estrazioni (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122).

Qualora l’esercente rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore potrà segnalare tale circo­stanza sul portale dedicato.

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza ne terranno conto nell’am­bito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Importo minimo del corrispettivo

Ogni corrispettivo acquisito dal Sistema Lotteria consente di partecipare al concorso nei limiti di quanto contestualmente pagato, in tutto o in parte, se di importo pari o superiore ad un euro.

Modalità di pagamento

In base alla disciplina attualmente vigente, la partecipazione alla lotteria è ammessa sia in relazio­ne ad acquisti effettuati con mezzi di pagamento elettronici (carta di debito, di credito, ecc.), sia in relazione ad acquisti effettuati con mezzi di pagamento diversi (es. contanti).

Gli acquisti “cashless”, però, offrono maggiori probabilità di vincita. Infatti, in rapporto a questi so­no previsti premi speciali, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive. In sostanza, la norma attua­le prevede che, in presenza delle altre condizioni:

·       gli acquisti in contanti (o comunque con mezzi non elettronici) partecipano soltanto alle estrazioni c.d. “ordinarie”;

·       gli acquisti con mezzi di pagamento elettronici partecipano sia alle estrazioni “ordinarie” sia a quelle speciali (c.d. “zerocontanti”).

Inoltre, quest’ultima tipologia di acquisti consente la partecipazione alla lotteria anche agli eser­centi, in relazione ai corrispettivi vincenti da essi documentati. In sostanza, il corrispettivo vincente per l’acquirente determina la vincita anche per l’esercente.

Novità del disegno di legge di bilancio 2021

Il disegno di legge di bilancio 2021, in corso di approvazione parlamentare, prevede una modifica della disciplina appena descritta. Infatti, stabilisce che la partecipazione alla lotteria sarà ammessa esclusivamente in relazione agli acquisti effettuati mediante mezzi di pagamento elettronici (quindi carte di credito, di debito, carte prepagate, app per il pagamento elettronico, ecc.).Di conseguenza, se tali modifiche saranno confermate, nell’ambito della lotteria sarebbe effettuata un’unica tipologia di estrazioni, collegata agli acquisti “cashless”.


FUNZIONAMENTO DELLA LOTTERIA

Ogni acquisto valido per la lotteria di importo uguale o superiore a 1,00 euro genera un determina­to numero di biglietti virtuali. Nello specifico, verrà generato un biglietto per ogni euro di corrispet­tivo, con arrotondamento per eccesso se la cifra decimale supera i 49 centesimi.

Ad esempio:

·       nel caso di un acquisto di 1,30 euro verrà generato un solo biglietto virtuale;

·       nel caso di un acquisto di 1,50 euro verranno generati due biglietti virtuali.

Per ciascuno “scontrino elettronico”, però, potranno essere generati al massimo 1.000 biglietti (ad esempio, nel caso di un acquisto di beni per 1.200,00 euro verranno generati 1.000 biglietti virtua­li). Ne consegue che 10 “scontrini elettronici” consentono di ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via (cfr. FAQ disponibili sul portale Lotteria).

Portale Lotteria

Sul portale Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) vengono pubblicate le informazioni utili per il concorso. Esso è strutturato in due aree:

·       un’area pubblica, liberamente accessibile;

·       un’area riservata, accessibile dal 2021 mediante le credenziali SPID, CNS, Fisconline o Entratel.

Trattamento dei dati personali

Al Sistema Lotteria vengono trasmessi i dati riguardanti l’importo speso, le modalità di pagamento e il codice lotteria, mentre non vengono trasmessi i dati descrittivi dell’acquisto (ossia quelli relativi alla tipologia di bene o servizio acquistato).Le informazioni trasmesse sono raccolte e conservate nella banca dati del Sistema Lotteria, a cu­ra dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e possono essere utilizzate esclusivamente da quest’ul­tima ai fini delle estrazioni (per generare i biglietti virtuali) e per risalire all’acquirente sol­tanto in ca­so di vincita, tramite l’abbinamento tra il codice lotteria e il codice fiscale.

Si evidenzia che, tra gli acquisti che non consentono di partecipare alla lotteria, vi sono:

·       gli acquisti di importo inferiore a un euro;

·       gli acquisti effettuati on line;

·       gli acquisti effettuati nell’ambito dell’esercizio d’impresa, arte o professione, indipendente­mente dalla circostanza che siano documentati mediante fattura o documento commerciale.

Acquisti documentati mediante fattura

Gli acquisti effettuati in veste di privati e documentati mediante fattura consentono di partecipare alla lotteria a condizione che il documento sia emesso mediante il Sistema di Interscambio, o co­munque a condizione che i relativi dati siano trasmessi all’Agenzia delle Entrate (art. 1 co. 541 del­la L. 232/2016). Tuttavia, in fase di prima applicazione, gli acquisti documentati mediante fattura elettronica non partecipano al concorso.

Acquisti con “scontrino parlante”

Sempre nella fase di prima applicazione della lotteria, non consentono di partecipare alle estrazio­ni gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di beneficiare di detrazioni o deduzioni fiscali. Infatti, se allo stesso scontrino fossero asso­ciati sia il codice lotteria che il codice fiscale dell’acquirente non verrebbe garantito un adeguato trattamento dei dati personali del consumatore. Pertanto, sul documento commerciale l’indicazione del codice lotteria è alternativa a quella del codice fiscale.


OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

I soggetti che cedono beni o prestano servizi per i quali l’acquirente manifesta l’intenzione di par­tecipare alla lotteria sono tenuti a trasmettere i dati dell’operazione secondo le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122. Pertanto, in vista dell’attuazione della lot­teria, essi sono tenuti ad adeguare i relativi strumenti.

Acquisizione del codice lotteria

In vista dell’attuazione della lotteria, è opportuno che gli esercenti che utilizzano i registratori tele­matici si dotino di un lettore ottico, da collegare all’apparecchio, in grado di rilevare in modo auto­matico il codice lotteria comunicato dal cliente.

Invece, i soggetti che utilizzano la procedura web “Documento commerciale on line” dovranno inserire il dato manualmente in fase di compilazione dello “scontrino elettronico”.

Adeguamento dei registratori telematici e della procedura web

Tutti i modelli dei registratori telematici e la procedura web dell’Agenzia delle Entrate devono esse­re aggiornati entro il 31.12.2020 per consentire agli esercenti di inviare i dati validi per la lotteria (si veda il provv. 31.10.2019 n. 739122). Tali strumenti dovranno essere abilitati a creare un file XML contenente i soli dati dei documenti commerciali relativi alle operazioni valide per partecipare alla lotteria, secondo il tracciato allegato al suddetto provvedimento.

Pertanto, nell’ambito della guida fiscale “Lotteria degli scontrini per gli esercenti” (pubblicata il 9.12.2020), l’Agenzia delle Entrate ha invitato tali soggetti a verificare con il laboratorio presso il quale hanno acquistato gli apparecchi l’aggiornamento del relativo software.

Peraltro, nella medesima guida, l’Agenzia suggerisce agli esercenti di collegare il registratore tele­matico ai sistemi di pagamento elettronici.

Documento commerciale

Sul documento emesso dall’esercente dovranno essere evidenziati distintamente:

·       il codice lotteria del cliente (che consente a quest’ultimo di verificare l’acquisizione del dato da parte del cedente/prestatore);

·       l’importo pagato mediante mezzi elettronici.

Modalità di invio dei dati

Ai fini della lotteria, i registratori telematici trasmettono il file XML mediante un servizio dedicato che sfrutta l’impianto già esistente per l’acquisizione dei corrispettivi telematici. I dati acquisiti ven­gono poi raccolti nella banca dati del Sistema Lotteria.

Termini di invio dei dati

file vengono generati dal registratore “in maniera distribuita” nel corso della giornata e al momen­to della chiusura di cassa. La trasmissione può avvenire in un orario casuale, nell’arco del giorno di emissione del documento commerciale e, comunque, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’ope­ra­zione.

Se l’esercente tarda a trasmettere i dati, i corrispettivi validi partecipano alle prime estrazioni effet­tuate dopo l’invio (per le estrazioni, infatti, si prende a riferimento il giorno in cui lo “scontrino” vie­ne acquisito alla banca dati della lotteria e non la data di emissione).

Se il file è scartato, i documenti non sono considerati validi ai fini della lotteria.

Verifica dei corrispettivi trasmessi

Ogni esercente può controllare gli “scontrini” trasmessi (ad eccezione del dato relativo al codice lot­teria) all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI

Nell’ambito della lotteria sono previste estrazioni settimanali, mensili e annuali.Il calendario aggiornato delle estrazioni è disponibile sul sito  www.lotteriadegliscontrini.gov.itPREMIIn base alla disciplina attuale, come anticipato, sono previste due tipologie di estrazioni:

·       ordinarie, per la generalità degli acquisti;

·       “zerocontanti” per gli acquisti con mezzi di pagamento elettronici.

Di seguito si riportano i premi previsti in relazione alle diverse estrazioni.

Tipologia di estrazionePeriodicitàPremi per i consumatoriPremi per gli esercenti
OrdinarieSettimanali7 premidi 5.000,00 euro ciascuno
Mensili3 premidi 30.000,00 euro ciascuno
Annuale1 premiodi 1 milione di euro
ZerocontantiSettimanali15 premidi 25.000,00 euro ciascuno15 premidi 5.000,00 euro ciascuno
Mensili10 premidi 100.000,00 euro ciascuno10 premidi 20.000,00 euro ciascuno
Annuale1 premiodi 5 milioni di euro1 premiodi 1 milione di euro

Comunicazione delle vincite

I vincitori ricevono comunicazione formale della vincita mediante raccomandata con ricevuta di ri­tor­no oppure via PEC, ove abbiano indicato l’indirizzo nell’area riservata del “portale lotteria”. Pre­via indicazione delle informazioni sul portale, sarà possibile ricevere comunicazione istantanea del­­la vincita via SMS o e-mail.

La comunicazione della vincita viene altresì visualizzata nell’area riservata del portale Lotteria.

In ogni caso, è possibile verificare la vincita accedendo all’area pubblica del portale, dove ver­ran­no di volta in volta pubblicati i documenti estratti.

Ritiro del premio

I premi dovranno essere reclamati entro 90 giorni dalla comunicazione della vincita.

Per riscuotere i premi non è necessario conservare i documenti commerciali. Questi restano utili, però, per verificare nell’immediato, al termine di ogni estrazione, l’eventuale vincita, in quanto nell’a­rea pubblica del portale Lotteria verranno messi a disposizione i dati dello “scontrino” estratto.Sperando di aver fatto cosa gradita, lo studio rimane a tua completa disposizione
Saluti

SOSPENSIONE VERSAMENTI IN SCADENZA A DICEMBRE 2020

Gentile cliente,

la presente circolare intende fornirti un quadro completo in merito alla sospensione di alcuni versamenti che scadono nel corrente mese di dicembre 2020.Tali sospensioni sono state disposte dal legislatore a seguito della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e sono disciplinate dall’articolo 2 del DL 157/2020 (il cosiddetto “Ristori-quater“).

VERSAMENTI INTERESSATI DALLA SOSPENSIONE

La nuova sospensione riguarda i versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

  • all’IVA;
  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
  • alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sosti­tuti d’imposta;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL).

 Rientrano quindi nella sospensione, in particolare, alcuni versamenti periodici che scadono il 16.12.2020.

Versamenti IVA

Per quanto riguarda l’IVA, rientrano nella sospensione:

  • il versamento relativo al mese di novembre, in scadenza il 16.12.2020;
  • il versamento dell’acconto, in scadenza il 28.12.2020 (in quanto il 27 dicembre è festivo).

VERSAMENTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE

Tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza il 16.12.2020 non rientrano invece nella sospensione; si tratta, ad esempio:

  • delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73;
  • delle ritenute sulle locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017;
  • delle ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite;
  • dell’imposta sugli intrattenimenti.

Sono altresì esclusi dalla sospensione in esame, ad esempio, i versamenti relativi:

  • all’imposta di registro;
  • all’IMU, in relazione alla quale sono invece applicabili altre specifiche disposizioni.

SOGGETTI INTERESSATI DALLA SOSPENSIONE

Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti, la previsione normativa è molto articolata, in quanto tiene conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica e della limitazione delle attività nelle varie aree del territorio nazionale.

SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA SOSPENSIONE, OVUNQUE LOCALIZZATI

Possono beneficiare della sospensione i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, ovunque localizzati, che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

·     hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30.11.2020 (2019, per i soggetti “solari”) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;

·     nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019.

Possono beneficiare della sospensione anche i soggetti:

  • che esercitano le attività eco­nomiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020;
  • aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’am­­montare dei ricavi o compensi 2019.

Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, del­­le sale scommesse, delle sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, cen­tri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e de­gli altri eventi.

Soggetti ubicati nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”

La sospensione si applica anche ai soggetti che:

  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute;
  • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 (come integrato dall’art. 1 co. 2 del DL 154/2020, c.d. “Ristori-ter”), ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’at­ti­vità di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, di cui all’art. 3 del DPCM 3.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute.

Alla suddetta data del 26.11.2020, sulla base delle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020, 10.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020 e 24.11.2020, erano individuate come:

  • “zone arancioni”, le Regioni Pu­glia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia;
  • “zone rosse”, le Regioni Valle d’Aosta, Lombar­dia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.

Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.12.2019

La sospensione dei versamenti in esame si applica anche ai soggetti che hanno intrapreso l’at­tività di impresa, arte o professione in data successiva al 30.11.2019, senza ulteriori condizioni.

EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.

Vista e considerata l’articolazione della normativa in oggetto, si invita la clientela a valutare caso per caso la possibilità di sospendere i propri versamenti. Lo studio, come di consueto, rimane a disposizione per qualsiasi esigenza.
Saluti

AVVIO DEL CASHBACK PER IL MESE DI DICEMBRE

A seguito dell’avvenuta approvazione e pubblicazione del decreto del MEF n. 156/2020, sono note le disposizioni attuative della disciplina del c.d. “cashback”, vale a dire i rimborsi che saranno concessi ai privati per l’effettuazione di acquisti senza utilizzo del denaro contante.
Il decreto prevede una fase sperimentale che prenderà il via tra pochi giorni (a seguito della pubblicazione sul sito del MEF di un apposito provvedimento che ne individuerà la data di avvio) e che si concluderà il 31 dicembre 2020. Uno specifico rimborso è, infatti, riconosciuto a coloro che effettueranno, mediante strumenti di pagamenti elettronici, un numero minimo di 10 transazioni nel periodo sperimentale.
Il rimborso, erogato nel mese di febbraio, è pari al 10% dell’importo di ciascuna transazione, considerando le sole transazioni il cui importo non supera i 150 euro. Le transazioni di ammontare superiore rilevano solamente fino alla soglia di 150 euro.
Ai fini della determinazione del rimborso, per il periodo sperimentale di dicembre 2020, il valore complessivo massimo delle transazioni effettuate è pari a 1.500 euro.
A partire da gennaio 2021, prenderà il via la disciplina vera e propria, la quale sarà suddivisa in tre semestri, ossia:

I semestre 2021;

II SEMESTRE 2021;

I SEMESTRE 2022.

Per ciascun semestre, potranno accedere al rimborso i soli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tal caso, il rimborso è pari al 10% dell’importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro cadauna. Valgono le medesime regole previste per il periodo sperimentale, seppure con riferimento ad un intervallo temporale più ampio (6 mesi). Il rimborso sarà erogato entro il sessantesimo giorno successivo al termine di ciascun periodo semestrale.


È, inoltre, istituito un rimborso speciale (c.d. “supercashback”) per i primi 100.000 partecipanti che, nel periodo di riferimento, avranno realizzato il maggior numero di transazioni mediante strumenti di pagamento elettronici.
Possono aderire al programma “cashback” (e “supercashback”), esclusivamente
su base volontaria, le persone maggiorenni residenti nel territorio dello Stato.
Gli interessati sono tenuti a registrarsi mediante la “AppIO” comunicando il proprio codice fiscale nonché gli estremi identificativi degli strumenti elettronici di cui intendono avvalersi per effettuare i pagamenti (purché i medesimi siano utilizzati solamente per acquisti estranei all’attività d’impresa, arte o professione).


Per quanto concerne la gestione dei rimborsi, non appare previsto il coinvolgimento degli
esercenti al minuto.

COVID 19

A causa delle note vicende legate al Coronavirus lo studio è costretto a sospendere gli incontri fisici con la clientela e, al fine di tutelare la salute di tutti noi, a lavorare esclusivamente in Smart Working; eventuali contatti con lo studio avverranno utilizzando le diverse opportunità che la tecnologia ci offre, diversificate anche in base agli strumenti a tua disposizione (telefono, email, skype, ecc.).
 
Il servizio di assistenza dello studio, sia telefonica che telematica, pertanto, continua ad essere erogato regolarmente. Noi ci siamo e continueremo ad esserci!