FATTURE ELETTRONICHE DA E VERSO SOGGETTI STRANIERI

Il presente articolo intende fornire un riepilogo sugli adempimenti richiesti per gestire la fatturazione passiva da fornitori esteri e quella attiva verso clienti stranieri.

A decorrere dalle cessionie prestazioni effettuate dall’1.7.2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.

La legge di bilancio 2021(art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178) ha infatti modificato l’art. 1 co.3-bis del DLgs. 127/2015:

· introducendo l’obbligo di trasmettere i dati inquestione in formato XML, via Sistema di Interscambio (SdI);

· stabilendo che le nuove regole dovessero entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2022. 

Il successivo DL “fisco-lavoro”(art. 5 co. 14-ter del DL 21.10.2021n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215), ha disposto che l’introduzione delle novità fosse differitaall’1.7.2022. 

Le modifiche apportate all’adempimento riguardano:

· la modalità di invio dei dati riferiti alle operazioni con controparti non stabilite in Italia;

· i termini di trasmissione;

· i profili sanzionatori (i cui effetti decorrono dall’1.1.2022). 

Sono state conseguentemente aggiornate (con il provvedimento Agenzia delle Entrate 28.10.2021 n. 293384, successivamente abrogato e sostituito dal provvedimento Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343) le specifiche tecniche contenute nell’allegato A del provvedimento Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 AMBITO SOGGETTIVO

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

Per effetto dell’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ad opera dell’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36, restano esonerati dalla comunicazione, a decorrere dall’1.7.2022:

· i soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e2 del DL 98/2011) e coloro che adottano il regime forfetario (di cuiall’art.1 co. 54 – 89 della L. 190/2014), i quali, nel periodo precedente, non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;

· i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzionedi cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente non hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro. 

Sono esclusi dall’adempimento anche i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato direttamente ai sensi dell’art. 35-terdel DPR 633/72 o mediante nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72 (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n.67 e 9.4.2019 n. 104).

2.2 AMBITO OGGETTIVO

La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

· effettuate nei confronti di soggetti nonstabiliti in Italia;

· ricevute da soggetti non stabiliti in Italia. 

Il generico riferimento ai “soggetti” non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia dovuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia quanto nei confronti di “privati consumatori” non stabiliti.

Sono escluse le operazioniper le quali:

· è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni);

· è stata emessa o ricevuta una fatturaelettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

3 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI

A decorrere dall’1.7.2022,i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia devono essere rappresentati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica, secondo il medesimo schema e le stesse regole.

Con riguardo alla predisposizione del file relativo alle operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, è necessario valorizzare l’elemento <CodiceDestinatario> riportando il codice “XXXXXXX”.

Per quanto concerne, invece, le operazioni di acquisto, ai fini della predisposizione del file XML da inviare mediante il Sistema di Interscambio, dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di documento,i n relazione alle differenti fattispecie:

· TD17 <Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per operare l’integrazione dell’IVA e dell’imposta nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE;

· TD18 <Integrazione per acquisto di beniintracomunitari>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, nel solo caso di integrazione dell’IVA e dell’imposta per acquisti intracomunitari di beni;

· TD19 <Integrazione/autofattura per acquisto dibeni ex art.17 c. 2 DPR 633/72>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per l’emissione dell’autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

4 TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

La trasmissione dei dati deve essere effettuata (art. 1 co. 3-bisdel DLgs. 127/2015):

· per ciascuna operazione attiva, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

· per ciascuna operazione passiva, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

5 SOGGETTI IN REGIME DI FRANCHIGIA

L’art. 18 del DL 30.4.2022n. 36 (in corso di conversione in legge) ha esteso, dall’1.7.2022, gli obblighi di fatturazione elettronica via SdI:

· ai soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e 2 delDL 98/2011) e a quelli che adottano il regime forfetario (di cuiall’art.1 co. 54 – 89 della L. 190/2014), che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00euro;

· ai soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro. 

Ne consegue che non dovrebbe più ritenersi applicabile, per tali soggetti, l’esonero dalla presentazione dell’esterometro mediante SdI per le operazioni da e verso controparti non stabilite in Italia.

L’adempimento è da ritenersi, infatti, esteso anche ai soggetti in commento, i quali non rientrano più nell’esclusione prevista dall’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, cui fa espresso rinvio il successivo co. 3-bis, nel definire l’ambito di applicazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Per le operazioni effettuate sino al 30.6.2022, i soggetti in regime di franchigia sono ancora da considerarsi esonerati, oltre che dalla fatturazione elettronica via SdI, anche dall’invio dell’esterometro.

6 PROFILI SANZIONATORI

Con la legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1104 della L. 178/2020) è stato modificato il regime sanzionatorio relativo all’esterometro.

Il novellato art. 11 co.2-quater del DLgs. 18.12.97 n. 471 dispone infatti che, per le operazioni effettuate a partire dall’1.1.2022, siaapplicabile la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400,00 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1 co. 3-bis delDLgs. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati. 

La disposizione è coerente con la modifica legislativa che prevedeva l’introduzione delle novità in tema di esterometro con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2022, ma non ha subito modifiche a seguito della proroga all’1.7.2022 operata dal DL 146/2021.

Novità su termini invio Comunicazioni Cessione Crediti da bonus Edilizi e regime transitorio

Bonus Edilizia

1 PREMESSA

In alternativa alla fruizione nella dichiarazione dei redditi delle detrazioni “edilizie” IRPEF/IRES, l’art. 121 del DL 34/2020 prevede due ulteriori modalità di fruizione del beneficio:

·   il c.d. “sconto sul corrispettivo”;

·   la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione.

Per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2024 (2025 limitatamente alle spese agevolabili con il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020), infatti, il citato art. 121 ha esteso alla quasi totalità delle detrazioni “edilizie” la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del cre­dito, aprendo altresì alla generalità dei soggetti terzi (ivi inclusi banche e altri intermediari finanziari) la possibilità di acquisire i crediti d’imposta (la proroga delle opzioni alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 è prevista dall’art. 1 co. 29 della L. 234/2021).

Nuovo provvedimento attuativo

Le modalità di esercizio delle suddette opzioni sono state definite, da ultimo, dal provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873, con il quale è stato altresì approvato un nuovo modello di comuni­ca­zione, unitamente alle istruzioni, che è utilizzabile dal 4.2.2022.

Limitazione delle ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

Con l’art. 28 del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”) è stato però introdotto il divieto di ulteriori cessioni dei crediti derivanti dalle detrazioni “edilizie”.

È tuttavia previsto un periodo transitorio, che è stato prorogato mediante il provv. Agenzia delle Entrate 4.2.2022 n. 37381.

2 PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE SPESE 2021

Il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della “Comunicazione” per l’esercizio dell’op­zione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito è stabilito al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Tuttavia:

·   con riguardo alle detrazioni spettanti a fronte di spese sostenute nell’anno 2020, si ricorda che il provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2021 n. 83933 ha disposto la proroga del relativo termine al 15.4.2021, dopo che il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2021 n. 51374 aveva disposto una prima proroga al 31.3.2021;

·   con riguardo alle detrazioni spettanti a fronte di spese sostenute nell’anno 2021 (e alle opzioni di cessione “differita” delle rate residue non ancora fruite a fronte di spese sostenute nell’anno 2020), il provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873 (punto 4.1) ha disposto la proroga del relativo termine al 7.4.2022.

Il mancato invio della “Comunicazione” nei termini, così come la presentazione con modalità non conformi, rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Anno di sostenimento delle speseTermine di presentazione della comunicazione di opzione
2020Dal 15.10.2020 ed entro il 15.4.2021
2021Entro il 7.4.2022
2022Entro il 16.3.2023
2023Entro il 16.3.2024
2024Entro il 16.3.2025
2025 (solo per il superbonus 110%)Entro il 16.3.2026

3 MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA

I fornitori e i cessionari ai quali sono ceduti i crediti relativi alle detrazioni fiscali spettanti possono:

·   utilizzarli in compensazione mediante il modello F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario (il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gen­naio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese). Si ricorda che la quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta;

·   ovvero cederli ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione.

4 ULTERIORI CESSIONI DEI CREDITI D’IMPOSTA – LIMITAZIONI INTRODOTTE DAL C.D. DL “SOSTEGNI-TER

L’art. 28 del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), entrato in vigore il 27.1.2022, ha modificato la disciplina delle cessioni dei bonusedilizi contenuta nell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020.

Nella sostanza la nuova formulazione consente, oltre allo sconto sul corrispettivo, solo una cessio­ne del credito d’imposta, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”.

Relativamente alle spese sostenute dal 2020 al 2024 (2025 con superbonus) per gli interventi edi­lizi agevolati di cui al successivo comma 2, quindi, è possibile optare alternativamente:

·   per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

·   per la cessione di un credito d’imposta, di ammontare pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

In sostanza, i beneficiari delle detrazioni di cui al co. 2 dell’art. 121 del DL 34/2020 possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma questi ultimi non possono a loro volta cedere il credito acquistato; ciò vale anche per lo sconto in fattura praticato dai fornitori, i quali possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che, tuttavia, non possono procedere con ulteriori cessioni (FAQ Agenzia delle Entrate 3.2.2022).

4.1 REGIME TRANSITORIO – PROROGA AL 17.2.2022 O AL 7.3.2022

L’art. 28 co. 2 del DL 4/2022 reca però una disposizione di carattere transitorio per consentire in ogni caso “una ulteriore cessione” a terzi per quei “crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

I crediti che non possono essere ulteriormente ceduti sono utilizzabili dai cessionari in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 4.2.2022 n. 37381, la suddetta data del 7.2.2022 è stata prorogata al 17.2.2022 (la proroga era stata annunciata da una FAQ dell’Agenzia delle Entrate aggiornata al 3.2.2022).

Sul piano pratico, la norma transitoria ammette una ulteriore cessione in relazione ai crediti che, alla data del 17.2.2022:

·   sono stati oggetto della sola opzione per lo sconto sul corrispettivo e risultano ancora nella disponibilità del fornitore;

·   oppure sono stati già oggetto di una o più cessioni.

Come precisato dall’Amministrazione finanziaria sia nel suddetto provvedimento che nelle citate risposte, il termine del 17.2.2022 deve essere letto con riguardo alla data in cui l’opzione esercitata tra le parti viene comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Secondo l’impostazione che si ricava dal provv. 37381/2022 e dalle FAQ 3.2.2022 dell’Agenzia delle Entrate, pertanto, sarà possibile procedere ad una ulteriore cessione di tutti i crediti di imposta pervenuti nella disponibilità del “futuro cedente” sulla base di accordi di compravendita conclusi tra le parti e resi conoscibili all’Agenzia delle Entrate con le relative procedure telematiche (presentazione del modello di comunicazione, nel caso di “prima cessione”; utilizzo delle apposite funzionalità della piattaforma informatica, nel caso di “cessione successiva alla prima”) entro la data del 16.2.2022.

Data di presentazione della comunicazioneCessioni del credito consentite
Fino al 26.1.2022 (ante DL “Sostegni-ter”)Illimitate
Dal 27.1.2022 e fino al 16.2.2022(periodo transitorio)Illimitate
Dal 17.2.2022Solo una cessione (da parte del contribuente o del fornitore che applica lo sconto in fattura) Una ulteriore cessione (da parte del cessionario ove i crediti siano stati oggetto di cessione entro il 16.2.2022)

Lotteria degli Scontrini – Obblighi per gli Esercenti e Funzionamento dell’istituto

La presente Circolare intende riepilogare la disciplina sulla cosiddetta “lotteria degli scontrini”, con particolare riferimento al suo funzionamento e agli adempimenti a cui i commercianti al minuto sono chiamati a rispondere entro il prossimo 31/12/2020.

La c.d. “lotteria degli scontrini” (o “lotteria dei corrispettivi”) è il concorso a premi nazionale che prenderà avvio dall’1.1.2021 e consentirà ai privati consumatori, a determinate condizioni, di parte­cipare ad estrazioni periodiche di premi in denaro a fronte degli acquisti effettuati presso esercenti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate.

Essa è stata introdotta con la finalità di contrastare l’evasione fiscale. Infatti, per la partecipazione alla lotteria è necessario che i dati dei corrispettivi per i quali l’acquirente ha manifestato l’intenzio­ne di aderire al concorso siano trasmessi dagli esercenti, in via telematica, all’Agenzia delle En­trate.

Parte delle disposizioni attuative della lotteria degli scontrini sono già state adottate. Tuttavia, il di­segno di legge di bilancio 2021, in corso di approvazione parlamentare, prevede novità rilevanti per l’applicazione dell’istituto. In particolare, se le disposizioni contenute nel disegno di legge sa­ranno confermate, la partecipazione alla lotteria non sarà più ammessa in caso di acquisti effettua­ti in contanti, ma soltanto per quelli effettuati con mezzi di pagamento elettronici.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi, al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, presso esercenti che memorizzano e trasmettono i dati dei corrispettivi in via telematica ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Ai fini della partecipazione è altresì necessario che:

·       gli acquirenti, al momento dell’acquisto (prima dell’emissione del documento commerciale) comunichino all’esercente il proprio “codice lotteria”;

·       l’esercente trasmetta i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate (secondo le modalità di cui si dirà più avanti).

Codice lotteria

Il codice lotteria consente l’identificazione del cliente ai soli fini delle estrazioni e dell’individuazio­ne del vincitore. Esso può essere ottenuto mediante l’apposito servizio on line disponibile sul “por­tale Lotteria” a partire dall’1.12.2020.

Nello specifico, il soggetto interessato deve digitare nell’apposito servizio il proprio codice fiscale, senza inserire ulteriori elementi di identificazione, e il sistema genererà un codice alfanumerico di 8 caratteri (codice lotteria), che sarà associato in modo univoco al codice fiscale comunicato.

Il codice lotteria deve poi essere stampato o salvato su un dispositivo mobile poiché, al momento dell’acquisto, dovrà essere mostrato all’esercente.

Il consumatore ha facoltà di generare fino a un massimo di 20 codici lotteria, nonché di cancellare il codice, accedendo all’area riservata sul portale Lotteria.

Manifestazione della volontà di partecipare alla lotteria

La comunicazione del codice al momento dell’acquisto costituisce manifestazione della volontà di partecipare alle estrazioni (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122).

Qualora l’esercente rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore potrà segnalare tale circo­stanza sul portale dedicato.

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza ne terranno conto nell’am­bito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Importo minimo del corrispettivo

Ogni corrispettivo acquisito dal Sistema Lotteria consente di partecipare al concorso nei limiti di quanto contestualmente pagato, in tutto o in parte, se di importo pari o superiore ad un euro.

Modalità di pagamento

In base alla disciplina attualmente vigente, la partecipazione alla lotteria è ammessa sia in relazio­ne ad acquisti effettuati con mezzi di pagamento elettronici (carta di debito, di credito, ecc.), sia in relazione ad acquisti effettuati con mezzi di pagamento diversi (es. contanti).

Gli acquisti “cashless”, però, offrono maggiori probabilità di vincita. Infatti, in rapporto a questi so­no previsti premi speciali, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive. In sostanza, la norma attua­le prevede che, in presenza delle altre condizioni:

·       gli acquisti in contanti (o comunque con mezzi non elettronici) partecipano soltanto alle estrazioni c.d. “ordinarie”;

·       gli acquisti con mezzi di pagamento elettronici partecipano sia alle estrazioni “ordinarie” sia a quelle speciali (c.d. “zerocontanti”).

Inoltre, quest’ultima tipologia di acquisti consente la partecipazione alla lotteria anche agli eser­centi, in relazione ai corrispettivi vincenti da essi documentati. In sostanza, il corrispettivo vincente per l’acquirente determina la vincita anche per l’esercente.

Novità del disegno di legge di bilancio 2021

Il disegno di legge di bilancio 2021, in corso di approvazione parlamentare, prevede una modifica della disciplina appena descritta. Infatti, stabilisce che la partecipazione alla lotteria sarà ammessa esclusivamente in relazione agli acquisti effettuati mediante mezzi di pagamento elettronici (quindi carte di credito, di debito, carte prepagate, app per il pagamento elettronico, ecc.).Di conseguenza, se tali modifiche saranno confermate, nell’ambito della lotteria sarebbe effettuata un’unica tipologia di estrazioni, collegata agli acquisti “cashless”.


FUNZIONAMENTO DELLA LOTTERIA

Ogni acquisto valido per la lotteria di importo uguale o superiore a 1,00 euro genera un determina­to numero di biglietti virtuali. Nello specifico, verrà generato un biglietto per ogni euro di corrispet­tivo, con arrotondamento per eccesso se la cifra decimale supera i 49 centesimi.

Ad esempio:

·       nel caso di un acquisto di 1,30 euro verrà generato un solo biglietto virtuale;

·       nel caso di un acquisto di 1,50 euro verranno generati due biglietti virtuali.

Per ciascuno “scontrino elettronico”, però, potranno essere generati al massimo 1.000 biglietti (ad esempio, nel caso di un acquisto di beni per 1.200,00 euro verranno generati 1.000 biglietti virtua­li). Ne consegue che 10 “scontrini elettronici” consentono di ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via (cfr. FAQ disponibili sul portale Lotteria).

Portale Lotteria

Sul portale Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) vengono pubblicate le informazioni utili per il concorso. Esso è strutturato in due aree:

·       un’area pubblica, liberamente accessibile;

·       un’area riservata, accessibile dal 2021 mediante le credenziali SPID, CNS, Fisconline o Entratel.

Trattamento dei dati personali

Al Sistema Lotteria vengono trasmessi i dati riguardanti l’importo speso, le modalità di pagamento e il codice lotteria, mentre non vengono trasmessi i dati descrittivi dell’acquisto (ossia quelli relativi alla tipologia di bene o servizio acquistato).Le informazioni trasmesse sono raccolte e conservate nella banca dati del Sistema Lotteria, a cu­ra dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e possono essere utilizzate esclusivamente da quest’ul­tima ai fini delle estrazioni (per generare i biglietti virtuali) e per risalire all’acquirente sol­tanto in ca­so di vincita, tramite l’abbinamento tra il codice lotteria e il codice fiscale.

Si evidenzia che, tra gli acquisti che non consentono di partecipare alla lotteria, vi sono:

·       gli acquisti di importo inferiore a un euro;

·       gli acquisti effettuati on line;

·       gli acquisti effettuati nell’ambito dell’esercizio d’impresa, arte o professione, indipendente­mente dalla circostanza che siano documentati mediante fattura o documento commerciale.

Acquisti documentati mediante fattura

Gli acquisti effettuati in veste di privati e documentati mediante fattura consentono di partecipare alla lotteria a condizione che il documento sia emesso mediante il Sistema di Interscambio, o co­munque a condizione che i relativi dati siano trasmessi all’Agenzia delle Entrate (art. 1 co. 541 del­la L. 232/2016). Tuttavia, in fase di prima applicazione, gli acquisti documentati mediante fattura elettronica non partecipano al concorso.

Acquisti con “scontrino parlante”

Sempre nella fase di prima applicazione della lotteria, non consentono di partecipare alle estrazio­ni gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di beneficiare di detrazioni o deduzioni fiscali. Infatti, se allo stesso scontrino fossero asso­ciati sia il codice lotteria che il codice fiscale dell’acquirente non verrebbe garantito un adeguato trattamento dei dati personali del consumatore. Pertanto, sul documento commerciale l’indicazione del codice lotteria è alternativa a quella del codice fiscale.


OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

I soggetti che cedono beni o prestano servizi per i quali l’acquirente manifesta l’intenzione di par­tecipare alla lotteria sono tenuti a trasmettere i dati dell’operazione secondo le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122. Pertanto, in vista dell’attuazione della lot­teria, essi sono tenuti ad adeguare i relativi strumenti.

Acquisizione del codice lotteria

In vista dell’attuazione della lotteria, è opportuno che gli esercenti che utilizzano i registratori tele­matici si dotino di un lettore ottico, da collegare all’apparecchio, in grado di rilevare in modo auto­matico il codice lotteria comunicato dal cliente.

Invece, i soggetti che utilizzano la procedura web “Documento commerciale on line” dovranno inserire il dato manualmente in fase di compilazione dello “scontrino elettronico”.

Adeguamento dei registratori telematici e della procedura web

Tutti i modelli dei registratori telematici e la procedura web dell’Agenzia delle Entrate devono esse­re aggiornati entro il 31.12.2020 per consentire agli esercenti di inviare i dati validi per la lotteria (si veda il provv. 31.10.2019 n. 739122). Tali strumenti dovranno essere abilitati a creare un file XML contenente i soli dati dei documenti commerciali relativi alle operazioni valide per partecipare alla lotteria, secondo il tracciato allegato al suddetto provvedimento.

Pertanto, nell’ambito della guida fiscale “Lotteria degli scontrini per gli esercenti” (pubblicata il 9.12.2020), l’Agenzia delle Entrate ha invitato tali soggetti a verificare con il laboratorio presso il quale hanno acquistato gli apparecchi l’aggiornamento del relativo software.

Peraltro, nella medesima guida, l’Agenzia suggerisce agli esercenti di collegare il registratore tele­matico ai sistemi di pagamento elettronici.

Documento commerciale

Sul documento emesso dall’esercente dovranno essere evidenziati distintamente:

·       il codice lotteria del cliente (che consente a quest’ultimo di verificare l’acquisizione del dato da parte del cedente/prestatore);

·       l’importo pagato mediante mezzi elettronici.

Modalità di invio dei dati

Ai fini della lotteria, i registratori telematici trasmettono il file XML mediante un servizio dedicato che sfrutta l’impianto già esistente per l’acquisizione dei corrispettivi telematici. I dati acquisiti ven­gono poi raccolti nella banca dati del Sistema Lotteria.

Termini di invio dei dati

file vengono generati dal registratore “in maniera distribuita” nel corso della giornata e al momen­to della chiusura di cassa. La trasmissione può avvenire in un orario casuale, nell’arco del giorno di emissione del documento commerciale e, comunque, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’ope­ra­zione.

Se l’esercente tarda a trasmettere i dati, i corrispettivi validi partecipano alle prime estrazioni effet­tuate dopo l’invio (per le estrazioni, infatti, si prende a riferimento il giorno in cui lo “scontrino” vie­ne acquisito alla banca dati della lotteria e non la data di emissione).

Se il file è scartato, i documenti non sono considerati validi ai fini della lotteria.

Verifica dei corrispettivi trasmessi

Ogni esercente può controllare gli “scontrini” trasmessi (ad eccezione del dato relativo al codice lot­teria) all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI

Nell’ambito della lotteria sono previste estrazioni settimanali, mensili e annuali.Il calendario aggiornato delle estrazioni è disponibile sul sito  www.lotteriadegliscontrini.gov.itPREMIIn base alla disciplina attuale, come anticipato, sono previste due tipologie di estrazioni:

·       ordinarie, per la generalità degli acquisti;

·       “zerocontanti” per gli acquisti con mezzi di pagamento elettronici.

Di seguito si riportano i premi previsti in relazione alle diverse estrazioni.

Tipologia di estrazionePeriodicitàPremi per i consumatoriPremi per gli esercenti
OrdinarieSettimanali7 premidi 5.000,00 euro ciascuno
Mensili3 premidi 30.000,00 euro ciascuno
Annuale1 premiodi 1 milione di euro
ZerocontantiSettimanali15 premidi 25.000,00 euro ciascuno15 premidi 5.000,00 euro ciascuno
Mensili10 premidi 100.000,00 euro ciascuno10 premidi 20.000,00 euro ciascuno
Annuale1 premiodi 5 milioni di euro1 premiodi 1 milione di euro

Comunicazione delle vincite

I vincitori ricevono comunicazione formale della vincita mediante raccomandata con ricevuta di ri­tor­no oppure via PEC, ove abbiano indicato l’indirizzo nell’area riservata del “portale lotteria”. Pre­via indicazione delle informazioni sul portale, sarà possibile ricevere comunicazione istantanea del­­la vincita via SMS o e-mail.

La comunicazione della vincita viene altresì visualizzata nell’area riservata del portale Lotteria.

In ogni caso, è possibile verificare la vincita accedendo all’area pubblica del portale, dove ver­ran­no di volta in volta pubblicati i documenti estratti.

Ritiro del premio

I premi dovranno essere reclamati entro 90 giorni dalla comunicazione della vincita.

Per riscuotere i premi non è necessario conservare i documenti commerciali. Questi restano utili, però, per verificare nell’immediato, al termine di ogni estrazione, l’eventuale vincita, in quanto nell’a­rea pubblica del portale Lotteria verranno messi a disposizione i dati dello “scontrino” estratto.Sperando di aver fatto cosa gradita, lo studio rimane a tua completa disposizione
Saluti

SOSPENSIONE VERSAMENTI IN SCADENZA A DICEMBRE 2020

Gentile cliente,

la presente circolare intende fornirti un quadro completo in merito alla sospensione di alcuni versamenti che scadono nel corrente mese di dicembre 2020.Tali sospensioni sono state disposte dal legislatore a seguito della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e sono disciplinate dall’articolo 2 del DL 157/2020 (il cosiddetto “Ristori-quater“).

VERSAMENTI INTERESSATI DALLA SOSPENSIONE

La nuova sospensione riguarda i versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

  • all’IVA;
  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
  • alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sosti­tuti d’imposta;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL).

 Rientrano quindi nella sospensione, in particolare, alcuni versamenti periodici che scadono il 16.12.2020.

Versamenti IVA

Per quanto riguarda l’IVA, rientrano nella sospensione:

  • il versamento relativo al mese di novembre, in scadenza il 16.12.2020;
  • il versamento dell’acconto, in scadenza il 28.12.2020 (in quanto il 27 dicembre è festivo).

VERSAMENTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE

Tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza il 16.12.2020 non rientrano invece nella sospensione; si tratta, ad esempio:

  • delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73;
  • delle ritenute sulle locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017;
  • delle ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite;
  • dell’imposta sugli intrattenimenti.

Sono altresì esclusi dalla sospensione in esame, ad esempio, i versamenti relativi:

  • all’imposta di registro;
  • all’IMU, in relazione alla quale sono invece applicabili altre specifiche disposizioni.

SOGGETTI INTERESSATI DALLA SOSPENSIONE

Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti, la previsione normativa è molto articolata, in quanto tiene conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica e della limitazione delle attività nelle varie aree del territorio nazionale.

SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA SOSPENSIONE, OVUNQUE LOCALIZZATI

Possono beneficiare della sospensione i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, ovunque localizzati, che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

·     hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30.11.2020 (2019, per i soggetti “solari”) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;

·     nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019.

Possono beneficiare della sospensione anche i soggetti:

  • che esercitano le attività eco­nomiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020;
  • aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’am­­montare dei ricavi o compensi 2019.

Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, del­­le sale scommesse, delle sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, cen­tri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e de­gli altri eventi.

Soggetti ubicati nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”

La sospensione si applica anche ai soggetti che:

  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute;
  • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 (come integrato dall’art. 1 co. 2 del DL 154/2020, c.d. “Ristori-ter”), ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’at­ti­vità di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, di cui all’art. 3 del DPCM 3.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute.

Alla suddetta data del 26.11.2020, sulla base delle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020, 10.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020 e 24.11.2020, erano individuate come:

  • “zone arancioni”, le Regioni Pu­glia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia;
  • “zone rosse”, le Regioni Valle d’Aosta, Lombar­dia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.

Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.12.2019

La sospensione dei versamenti in esame si applica anche ai soggetti che hanno intrapreso l’at­tività di impresa, arte o professione in data successiva al 30.11.2019, senza ulteriori condizioni.

EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.

Vista e considerata l’articolazione della normativa in oggetto, si invita la clientela a valutare caso per caso la possibilità di sospendere i propri versamenti. Lo studio, come di consueto, rimane a disposizione per qualsiasi esigenza.
Saluti

AVVIO DEL CASHBACK PER IL MESE DI DICEMBRE

A seguito dell’avvenuta approvazione e pubblicazione del decreto del MEF n. 156/2020, sono note le disposizioni attuative della disciplina del c.d. “cashback”, vale a dire i rimborsi che saranno concessi ai privati per l’effettuazione di acquisti senza utilizzo del denaro contante.
Il decreto prevede una fase sperimentale che prenderà il via tra pochi giorni (a seguito della pubblicazione sul sito del MEF di un apposito provvedimento che ne individuerà la data di avvio) e che si concluderà il 31 dicembre 2020. Uno specifico rimborso è, infatti, riconosciuto a coloro che effettueranno, mediante strumenti di pagamenti elettronici, un numero minimo di 10 transazioni nel periodo sperimentale.
Il rimborso, erogato nel mese di febbraio, è pari al 10% dell’importo di ciascuna transazione, considerando le sole transazioni il cui importo non supera i 150 euro. Le transazioni di ammontare superiore rilevano solamente fino alla soglia di 150 euro.
Ai fini della determinazione del rimborso, per il periodo sperimentale di dicembre 2020, il valore complessivo massimo delle transazioni effettuate è pari a 1.500 euro.
A partire da gennaio 2021, prenderà il via la disciplina vera e propria, la quale sarà suddivisa in tre semestri, ossia:

I semestre 2021;

II SEMESTRE 2021;

I SEMESTRE 2022.

Per ciascun semestre, potranno accedere al rimborso i soli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tal caso, il rimborso è pari al 10% dell’importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro cadauna. Valgono le medesime regole previste per il periodo sperimentale, seppure con riferimento ad un intervallo temporale più ampio (6 mesi). Il rimborso sarà erogato entro il sessantesimo giorno successivo al termine di ciascun periodo semestrale.


È, inoltre, istituito un rimborso speciale (c.d. “supercashback”) per i primi 100.000 partecipanti che, nel periodo di riferimento, avranno realizzato il maggior numero di transazioni mediante strumenti di pagamento elettronici.
Possono aderire al programma “cashback” (e “supercashback”), esclusivamente
su base volontaria, le persone maggiorenni residenti nel territorio dello Stato.
Gli interessati sono tenuti a registrarsi mediante la “AppIO” comunicando il proprio codice fiscale nonché gli estremi identificativi degli strumenti elettronici di cui intendono avvalersi per effettuare i pagamenti (purché i medesimi siano utilizzati solamente per acquisti estranei all’attività d’impresa, arte o professione).


Per quanto concerne la gestione dei rimborsi, non appare previsto il coinvolgimento degli
esercenti al minuto.

PROROGA VALIDITA’ DURC AL 31/10/2020

In merito alla validità del DURC, i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Nello specifico l’Inps, con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 103, secondo comma, del D.L. n. 18/2020 anche al DURC, ritenendolo ricompreso tra i “certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati” che, secondo la formulazione originaria del Decreto “Cura Italia”, riguardava tutti i documenti la cui scadenza ricadesse nel periodo 31 gennaio-15 aprile 2020, prorogandola sino al 15 giugno 2020. 

Con la conversione ad opera della legge n. 27 del 24 aprile 2020, la proroga adesso riguarda gli atti di cui sopra in scadenza sempre dal 31 gennaio, ma fino al 31 luglio, e la loro validità è prolungata fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, pertanto fino al 31 ottobre 2020.

NUOVI LIMITI A UTILIZZO CONTANTE – CREDITO IMPOSTA SU COMMISSIONI BANCARIE

Gentile cliente,

nel richiamare la CIRCOLARE numero 37 di eutekne.info, che analizza le nuove limitazioni all’utilizzo del contante, di seguito riepiloghiamo la nuova disciplina alla luce dei nuovi limiti imposti dalla normativa. Al termine del presente lavoro, inoltre, verrà esposto il funzionamento del credito d’imposta spettante sulle commissioni bancarie che gli esercenti sosterranno a partire dal 01 luglio 2020.

1 PREMESSA

A partire dall’1.7.2020, il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 eu­ro a 1.999,99 euro.

Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dall’1.1.2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro.

Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (e non più a 3.000,00 euro). Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.

A decorrere dall’1.7.2020 si applica inoltre il credito d’imposta del 30% in relazione alle commis­­sioni addebitate agli esercenti per i pagamenti elettronici tracciabili effettuati da consumatori finali.

2 LIMITI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 2.000,00 euro dall’1.7.2020 e pari o superiori a 1.000,00 euro dall’1.1.2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) ef­fet­­tuato a qualsiasi titolo tra “soggetti diversi” (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il tra­sferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”.

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elet­tronica e istituti di pagamento.

2.1 SOGGETTI DIVERSI

Secondo la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.10.2017 n. 8, con le parole “soggetti diversi” il legisla­to­re intende riferirsi ad entità giuridiche distinte.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:

·       due società;

·       il socio e la società di cui questi fa parte;

·       società controllata e società controllante;

·       legale rappresentante e socio;

·       due società aventi lo stesso amministratore;

·       una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante le­ga­le coincidono.

Il tutto per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capi­tale, o per il pagamento dei dividendi.

2.2 OPERAZIONE FRAZIONATA

Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pa­ri o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti li­mi­ti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma re­stando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

3 CONSEGUENZE SANZIONATORIE

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della di­­sciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, è stato previsto che per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro. Per le viola­zio­ni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulte­rior­­men­te abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintu­plicata nel minimo e nel massimo edittali.

Oblazione e pagamento in misura ridotta

Alla violazione relativa al limite all’utilizzo del denaro contante è applicabile l’istituto dell’oblazione, che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni “dalla contestazione immediata” o, se questa non vi è stata, dalla notifica­zio­ne degli estremi della violazione. Tale facoltà non è esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni pre­cedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.

Peraltro, prima della scadenza del “termine previsto per l’impugnazione” del decreto che irroga la san­zione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’Economia e delle Fi­nanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è am­­messa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

4 POSIZIONE DEI PROFESSIONISTI

I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti. Innan­zi­tutto, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti non potranno essere incassate, in con­tan­ti, in un’unica soluzione. Si ricorda, peraltro, come la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.12.2017 n. 12 abbia precisato che, a fronte di una fattura unica il cui importo sia superiore al limite, è pos­si­bile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in con­tan­­­ti sia inferiore alla soglia oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento traccia­bili.

Comunicazione delle infrazioni alla Ragioneria territoriale dello Stato

I professionisti, inoltre, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Sta­­to (RTS) le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisi­scano notizia nello svolgimento della propria attività.

La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell’infrazione è un’operazione di trasferi­men­to segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Ad ogni modo, a fronte dell’abbassamento della sanzione minima edittale per chi, dall’1.7.2020, com­­metterà l’illecito in questione, nessuna riduzione è prevista per i destinatari degli obblighi anti­ri­ciclaggio che omettano di comunicare l’infrazione. Per essi, infatti, la sanzione minima rimane pa­ri a 3.000,00 euro.

5 TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CON­TAN­TE

Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante
Ambito temporale di riferimentoSoglia
Dal 9.5.91 al 25.12.200220.000.000 di lire
Dal 26.12.2002 al 29.4.200812.500,00 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.20085.000,00 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.201012.500,00 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.20115.000,00 euro
Dal 13.8.2011 al 5.12.20112.500,00 euro
Dal 6.12.2011 al 31.12.20151.000,00 euro
Dall’1.1.2016 al 30.6.20203.000,00 euro
Dall’1.7.2020 al 31.12.20212.000,00 euro
Dall’1.1.20221.000,00 euro

6 ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella previ­sta per gli assegni bancari, postali e circolari.

È, infatti, fissato a 1.000,00 euro l’importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli as­segni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione so­ciale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

7 OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI TURISTI STRANIERI

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro.

L’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, prevede infatti la deroga al di­vieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all’im­­porto di 15.000,00 euro, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, ef­fet­tuati:

·       da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana;

·       presso i commercianti al minuto e soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72).

La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE).

7.1 CONDIZIONI PER LA DEROGA

Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il ce­dente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

·       invii all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente intrattenuto presso un operatore fi­nan­­­ziario, intestato allo stesso cedente o prestatore, che si intende utilizzare per il ver­sa­men­­to del denaro contante;

·       identifichi il cliente straniero (fotocopiando il passaporto);

·       acquisisca da quest’ultimo un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, at­te­sta­nte il fatto di non essere cittadino italiano, nonché il possesso della residenza fuori del ter­ritorio dello Stato italiano;

·       nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, versi il denaro con­tante incassato sul conto corrente indicato (consegnando all’operatore finanziario copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all’Agenzia delle Entrate).

La deroga in esame, nel rispetto dei suddetti adempimenti, è quindi applicabile:

·       fino al 30.6.2020, per operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;

·       dall’1.7.2020 e fino al 31.12.2021, per operazioni di importo pari o superiore a 2.000,00 eu­ro e fino a 15.000,00 euro.

7.2 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL LIMITE GENERALE

I commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e turismo devono inoltre rie­pi­logare le operazioni effet­tua­te in de­ro­ga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, co­mu­nicandole annualmente all’Agenzia delle Entrate.

In relazione all’anno 2020, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguarderà quindi le opera­zioni in contanti legate al turismo straniero di importo:

·       pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall’1.1.2020 al 30.6.2020;

·       pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall’1.7.2020 al 31.12.2020.

La comunicazione delle operazioni in contanti relative al turismo stranie­ro, riguardanti l’anno 2020, dovrà essere effet­tuata:

·       entro il 10.4.2021, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile, ovvero entro il 20.4.2021, da parte degli altri soggetti;

·       mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia del­le Entrate 2.8.2013 n. 94908.

8 OBBLIGO DI POS

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche profes­sio­nali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non tro­va applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le di­spo­sizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).

L’art. 23 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “collegato alla legge di bilancio 2020”) aveva previsto che, a decorrere dall’1.7.2020, la “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di pagamento, di qual­siasi importo, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Tale previsione è stata infatti soppressa in sede di conversione in legge.

9 CREDITO D’IMPOSTA AGLI ESERCENTI PER LE COMMISSIONI APPLI­CA­­TE SUI PAGAMENTI ELETTRONICI

L’art. 22 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, ha introdotto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni adde­bi­tate per le transazioni effettuate mediante:

·       carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73;

·       altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000,00 euro.

L’agevolazione si applica, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis”.

9.1 DECORRENZA

Ai fini del credito d’imposta in esame, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in rela­zione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dall’1.7.2020.

9.2 COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEGLI OPERATORI FI­NANZIARI

Ai fini della spettanza all’esercente del credito d’imposta in esame, gli operatori dei sistemi di pa­ga­mento elettronici tracciabili devono effettuare un’apposita comunicazione telematica mensile all’Agen­zia delle Entrate, contenente:

·       il codice fiscale dell’esercente;

·       il mese e l’anno di addebito delle commissioni;

·       il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;

·       il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;

·       l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consu­ma­tori finali;

·       l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

9.3 COMUNICAZIONE AGLI ESERCENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI

I prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi mensilmente e per via telematica l’elenco delle transa­zio­ni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

L’inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato:

·       in modalità telematica (es. tramite PEC o pubblicazione nell’on line banking dell’esercente);

·       entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento.

9.4 UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97), a decorrere dal mese successivo a quello di sosteni­mento della spesa.

9.5 INDICAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame deve essere indicato:

·       nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione;

·       nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Il credito d’imposta non concorre però alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

9.6 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEGLI ESERCENTIGli esercenti utilizzatori del credito d’imposta in esame sono tenuti a conservare, per 10 anni dall’an­no in cui il credito d’imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento.

Lo studio, come di consueto, rimane a disposizione per qualsiasi esigenza

Saluti

Alessandro

DL RILANCIO | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO | CREDITI D’IMPOSTA | SCONTI FISCALI

Nella giornata odierna (Lunedì 11 Maggio) il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il cosiddetto “DL Rilancio” (precedentemente noto come “Decreto Aprile”, ma che visti i ritardi è stato necessario ri-battezzare).
Nella bozza che ha circolato questi ultimi giorni, e viste le anticipazioni che ieri ha fornito il Ministro Gualtieri, sono in arrivo importanti novità in termini di contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, sconti fiscali, detrazioni su capitali investiti. Di seguito riportiamo una breve anticipazione, che verrà approfondita caso per caso una volta pubblicata la legge definitiva.

  • Contributo a fondo perduto

I soggetti che nel mese di Aprile 2020 hanno subìto una riduzione del fatturato di oltre un terzo rispetto al fatturato maturato nel mese di Aprile 2019 avranno diritto ad un contributo a fondo perduto determinato applicando – sulla differenza tra i due fatturati (Aprile 2019 – Aprile 2020) – la percentuale del 25%, 20% e 15% per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000 e 5 milioni di euro, nel periodo d’imposta che per la maggior parte degli interessati sarà quello chiuso al 31/12/2019. Dovrebbe – condizionale d’obbligo in attesa dei dettagli – essere garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e IRAP. 

Le modalità di corresponsione del contributo, stando agli annunci del Ministro, sono snelle e prevedono – previa la trasmissione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate – un bonifico bancario diretto della somma spettante da parte della stessa Agenzia in conto corrente bancario intestato al soggetto beneficiario.

  • Sconto fiscale ai fini IRAP

Stando alla terminologia usata dal Ministro, il “DL Rilancio” prevede – ai fini IRAP – che il saldo 2019 diventerebbe un vero e proprio “sconto fiscale” a titolo definitivo, mentre il primo acconto 2020 verrebbe rinviato al 30 giugno 2021, in sede di saldo 2020. 

  • Rafforzamento Patrimoniale delle SPA e delle SRL

Per l’anno 2020 sarebbe prevista una detrazione IRPEF spettante ai soci delle SRL o SPA che subiranno una riduzione del fatturato di almeno il 33%. Tale detrazione – salvo modifiche – è pari al 20% del Capitale investito e non può superare i 2.000.00,00 di euro in termini di investimento massimo detraibile.

COVID-19 | AVVIO DELLA FASE 2

Ieri (26 Aprile) il premier Giuseppe Conte ha anticipato il nuovo DPCM che regolerà la cosiddetta fase 2, ovvero quel periodo in cui tutti noi – e per quel che qui ci riguarda il mondo delle imprese – dovremo “convivere” col virus durante l’esercizio delle nostre attività imprenditoriali o professionali.
Premesso che le nuove regole potranno essere adattate in corso d’opera, a seconda dell’andamento della ormai nota (sic!) curva epidemiologica, di seguito riepiloghiamo – brevemente – le principali novità.
Innanzitutto sono stati aggiornati i codici ATECO delle imprese autorizzate all’apertura, introducendo quelli della costruzione di edifici, di mobili, della manifattura in genere e della fabbricazione di autoveicoli.
Le aziende interessate dovranno rispettare rigorosamente il protocollo che Governo e parti sociali hanno sottoscritto il 24 Aprile, che lo Studio ti invita a leggere con attenzione al fine di evitare – in caso di mancata attuazione dello stesso – sanzioni che portano alla sospensione dell’attività.
Concludiamo specificandoti che le imprese che potranno riprendere le attività dal 4 maggio potranno, già da oggi (27 Aprile) svolgere tutte le propedeutiche attività alla riapertura.
Lo studio, come di consueto rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento

COVID-19 | LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE – AL VIA LA PROCEDURA PER EROGARE I FINANZIAMENTI DA 25.000,00 GARANTITI DALLO STATO

Dalle ore 18:00 di ieri (16 Aprile 2020) il Mediocredito centrale ha reso disponibile la procedura on-line attraverso la quale le banche potranno erogare i finanziamenti – con tempistiche molto celeri – fino a 25.000,00 euro (fermo restando il limite massimo del 25% del fatturato), con garanzia statale del 100% e concessione automatica da parte del Fondo centrale di garanzia per le PMI, a favore di partite IVA individuali, microimprese e piccole e medie imprese.


Il soggetto che richiede il finanziamento assistito da garanzia deve presentare alla banca, debitamente compilati e sottoscritti, l’apposito modulo predisposto dal Fondo di garanzia “Allegato 4-bis”, corredato dalla documentazione e dagli eventuali ulteriori moduli richiesti dalla banca, con allegato un documento in corso di validità del sottoscrittore.


Esemplificando l’importo massimo finanziabile, per poter ottenere un finanziamento di 25.000,00 è necessario aver conseguito – nell’ultimo esercizio chiuso – un fatturato annuo pari ad almeno 100.000,00 euro.

ESEMPIO NUMERO 1

Ricavi maturati al 31/12/2019: 150.000,00 euro 25% dei ricavi: 37.500,00 euro importo massimo garantito in automatico: 25.000,00 euro.

ESEMPIO NUMERO 2

Ricavi maturati al 31/12/2019: 80.000,00 euro 25% dei ricavi: 20.000,00 euro importo massimo garantito in automatico: 20.000,00 euro.

Qualora fossi interessato ad accedere al fondo, in allegato trovi il modulo da compilare. Ti invitiamo a prenderne visione e a contattarci.

COVID 19

A causa delle note vicende legate al Coronavirus lo studio è costretto a sospendere gli incontri fisici con la clientela e, al fine di tutelare la salute di tutti noi, a lavorare esclusivamente in Smart Working; eventuali contatti con lo studio avverranno utilizzando le diverse opportunità che la tecnologia ci offre, diversificate anche in base agli strumenti a tua disposizione (telefono, email, skype, ecc.).
 
Il servizio di assistenza dello studio, sia telefonica che telematica, pertanto, continua ad essere erogato regolarmente. Noi ci siamo e continueremo ad esserci!