FATTURE ELETTRONICHE DA E VERSO SOGGETTI STRANIERI

Il presente articolo intende fornire un riepilogo sugli adempimenti richiesti per gestire la fatturazione passiva da fornitori esteri e quella attiva verso clienti stranieri.

A decorrere dalle cessionie prestazioni effettuate dall’1.7.2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.

La legge di bilancio 2021(art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178) ha infatti modificato l’art. 1 co.3-bis del DLgs. 127/2015:

· introducendo l’obbligo di trasmettere i dati inquestione in formato XML, via Sistema di Interscambio (SdI);

· stabilendo che le nuove regole dovessero entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2022. 

Il successivo DL “fisco-lavoro”(art. 5 co. 14-ter del DL 21.10.2021n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215), ha disposto che l’introduzione delle novità fosse differitaall’1.7.2022. 

Le modifiche apportate all’adempimento riguardano:

· la modalità di invio dei dati riferiti alle operazioni con controparti non stabilite in Italia;

· i termini di trasmissione;

· i profili sanzionatori (i cui effetti decorrono dall’1.1.2022). 

Sono state conseguentemente aggiornate (con il provvedimento Agenzia delle Entrate 28.10.2021 n. 293384, successivamente abrogato e sostituito dal provvedimento Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343) le specifiche tecniche contenute nell’allegato A del provvedimento Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 AMBITO SOGGETTIVO

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

Per effetto dell’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ad opera dell’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36, restano esonerati dalla comunicazione, a decorrere dall’1.7.2022:

· i soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e2 del DL 98/2011) e coloro che adottano il regime forfetario (di cuiall’art.1 co. 54 – 89 della L. 190/2014), i quali, nel periodo precedente, non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;

· i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzionedi cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente non hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro. 

Sono esclusi dall’adempimento anche i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato direttamente ai sensi dell’art. 35-terdel DPR 633/72 o mediante nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72 (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n.67 e 9.4.2019 n. 104).

2.2 AMBITO OGGETTIVO

La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

· effettuate nei confronti di soggetti nonstabiliti in Italia;

· ricevute da soggetti non stabiliti in Italia. 

Il generico riferimento ai “soggetti” non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia dovuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia quanto nei confronti di “privati consumatori” non stabiliti.

Sono escluse le operazioniper le quali:

· è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni);

· è stata emessa o ricevuta una fatturaelettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

3 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI

A decorrere dall’1.7.2022,i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia devono essere rappresentati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica, secondo il medesimo schema e le stesse regole.

Con riguardo alla predisposizione del file relativo alle operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, è necessario valorizzare l’elemento <CodiceDestinatario> riportando il codice “XXXXXXX”.

Per quanto concerne, invece, le operazioni di acquisto, ai fini della predisposizione del file XML da inviare mediante il Sistema di Interscambio, dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di documento,i n relazione alle differenti fattispecie:

· TD17 <Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per operare l’integrazione dell’IVA e dell’imposta nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE;

· TD18 <Integrazione per acquisto di beniintracomunitari>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, nel solo caso di integrazione dell’IVA e dell’imposta per acquisti intracomunitari di beni;

· TD19 <Integrazione/autofattura per acquisto dibeni ex art.17 c. 2 DPR 633/72>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per l’emissione dell’autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

4 TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

La trasmissione dei dati deve essere effettuata (art. 1 co. 3-bisdel DLgs. 127/2015):

· per ciascuna operazione attiva, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

· per ciascuna operazione passiva, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

5 SOGGETTI IN REGIME DI FRANCHIGIA

L’art. 18 del DL 30.4.2022n. 36 (in corso di conversione in legge) ha esteso, dall’1.7.2022, gli obblighi di fatturazione elettronica via SdI:

· ai soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e 2 delDL 98/2011) e a quelli che adottano il regime forfetario (di cuiall’art.1 co. 54 – 89 della L. 190/2014), che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00euro;

· ai soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro. 

Ne consegue che non dovrebbe più ritenersi applicabile, per tali soggetti, l’esonero dalla presentazione dell’esterometro mediante SdI per le operazioni da e verso controparti non stabilite in Italia.

L’adempimento è da ritenersi, infatti, esteso anche ai soggetti in commento, i quali non rientrano più nell’esclusione prevista dall’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, cui fa espresso rinvio il successivo co. 3-bis, nel definire l’ambito di applicazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Per le operazioni effettuate sino al 30.6.2022, i soggetti in regime di franchigia sono ancora da considerarsi esonerati, oltre che dalla fatturazione elettronica via SdI, anche dall’invio dell’esterometro.

6 PROFILI SANZIONATORI

Con la legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1104 della L. 178/2020) è stato modificato il regime sanzionatorio relativo all’esterometro.

Il novellato art. 11 co.2-quater del DLgs. 18.12.97 n. 471 dispone infatti che, per le operazioni effettuate a partire dall’1.1.2022, siaapplicabile la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400,00 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1 co. 3-bis delDLgs. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati. 

La disposizione è coerente con la modifica legislativa che prevedeva l’introduzione delle novità in tema di esterometro con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2022, ma non ha subito modifiche a seguito della proroga all’1.7.2022 operata dal DL 146/2021.

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