COVID-19 | AVVIO DELLA FASE 2

Ieri (26 Aprile) il premier Giuseppe Conte ha anticipato il nuovo DPCM che regolerà la cosiddetta fase 2, ovvero quel periodo in cui tutti noi – e per quel che qui ci riguarda il mondo delle imprese – dovremo “convivere” col virus durante l’esercizio delle nostre attività imprenditoriali o professionali.
Premesso che le nuove regole potranno essere adattate in corso d’opera, a seconda dell’andamento della ormai nota (sic!) curva epidemiologica, di seguito riepiloghiamo – brevemente – le principali novità.
Innanzitutto sono stati aggiornati i codici ATECO delle imprese autorizzate all’apertura, introducendo quelli della costruzione di edifici, di mobili, della manifattura in genere e della fabbricazione di autoveicoli.
Le aziende interessate dovranno rispettare rigorosamente il protocollo che Governo e parti sociali hanno sottoscritto il 24 Aprile, che lo Studio ti invita a leggere con attenzione al fine di evitare – in caso di mancata attuazione dello stesso – sanzioni che portano alla sospensione dell’attività.
Concludiamo specificandoti che le imprese che potranno riprendere le attività dal 4 maggio potranno, già da oggi (27 Aprile) svolgere tutte le propedeutiche attività alla riapertura.
Lo studio, come di consueto rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento

COVID-19 | LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE – AL VIA LA PROCEDURA PER EROGARE I FINANZIAMENTI DA 25.000,00 GARANTITI DALLO STATO

Dalle ore 18:00 di ieri (16 Aprile 2020) il Mediocredito centrale ha reso disponibile la procedura on-line attraverso la quale le banche potranno erogare i finanziamenti – con tempistiche molto celeri – fino a 25.000,00 euro (fermo restando il limite massimo del 25% del fatturato), con garanzia statale del 100% e concessione automatica da parte del Fondo centrale di garanzia per le PMI, a favore di partite IVA individuali, microimprese e piccole e medie imprese.


Il soggetto che richiede il finanziamento assistito da garanzia deve presentare alla banca, debitamente compilati e sottoscritti, l’apposito modulo predisposto dal Fondo di garanzia “Allegato 4-bis”, corredato dalla documentazione e dagli eventuali ulteriori moduli richiesti dalla banca, con allegato un documento in corso di validità del sottoscrittore.


Esemplificando l’importo massimo finanziabile, per poter ottenere un finanziamento di 25.000,00 è necessario aver conseguito – nell’ultimo esercizio chiuso – un fatturato annuo pari ad almeno 100.000,00 euro.

ESEMPIO NUMERO 1

Ricavi maturati al 31/12/2019: 150.000,00 euro 25% dei ricavi: 37.500,00 euro importo massimo garantito in automatico: 25.000,00 euro.

ESEMPIO NUMERO 2

Ricavi maturati al 31/12/2019: 80.000,00 euro 25% dei ricavi: 20.000,00 euro importo massimo garantito in automatico: 20.000,00 euro.

Qualora fossi interessato ad accedere al fondo, in allegato trovi il modulo da compilare. Ti invitiamo a prenderne visione e a contattarci.

CREDITO D’IMPOSTA | ACQUISTI MASCHERINE E DPI IN GENERE

A seguito della pubblicazione del DL 23/2020 (cosiddetto decreto “liquidità”) è stato esteso l’ambito di applicazione del credito d’imposta spettante nella misura del 50% sulle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro; tale agevolazione ora è estesa anche agli acquisti di dispositivi di protezion da utilizzare negli ambienti di lavoro.

Da una prima analisi della norma, pertanto, sembrerebbero rientrare nell’agevolazione in oggetto i seguenti acquisti:

– acquisto di mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
– l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi;
– i detergenti mani e i disinfettanti.  

Al fine di poter usufruire del predetto credito d’imposta, considerato che ad oggi (10 Aprile 2020) ancora in attesa dei decreti attuativi che indicheranno le modalità di accesso all’agevolazione e che tale accesso (visti i contenuti limiti di spesa previsti) potrebbe non essere automatico, ti invitiamo a contattare lo studio per analizzare ogni caso specifico.

Covid-19 | Liquidità alle imprese

Nella serata di ieri (06 Aprile) il Consiglio dei Ministri ha comunicato gli interventi a favore della liquidità delle imprese: 400 miliardi in totale che il Governo Conte ha deciso di destinare per dare ulteriore supporto alle imprese, suddivisi in 200 miliardi di euro per il mercato interno, altri 200 per l’export.

Di seguito, un sunto delle misure:

– fino a 25mila euro le banche erogheranno il finanziamento con garanzia dello Stato al 100%, ossia senza alcuna valutazione del merito del credito;

– prestito del 25% sul fatturato 2019, garantito al 100% (90% dallo Stato e 10% da Confidi), fino a un massimo di 800mila euro e senza valutazione dell’andamento dell’azienda;
 

– oltre 800mila di importo del finanziamento la garanzia scende al 90%, con un importo massimo concedibile di 5 milioni di euro;
             

– liquidità anche per i professionisti e le imprese fino a 499 dipendenti. 
 

Le banche saranno gli intermediari abilitati all’erogazione, non appena saranno pronte le indicazioni operative potremmo immediatamente procedere con le richieste.

Lo studio, attraverso il suo partner Creditcons, è in grado di offrirti tutta l’assistenza per accedere alla liquidità necessaria. Per ulteriori informazioni contattaci.

COVID-19 | Validità DURC e sospensione rate INPS

l’INPS ha fornito indicazioni operative in ordine alla sospensione delle rateazioni dei debiti contributivi già concessi e della verifica della regolarità contributiva.
In particolare, con la circ. 37/2020, viene chiarito che la sospensione disposta dal DL CURA ITALIA comprende anche le rate previste nei piani di ammortamento.
In riferimento al DURC, l’INPS informa che i “Durc On Line”, che riportano nel campo una data compresa tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020, saranno validi fino al 15.6.2020.

Covid-19 | Incentivi a fondo perduto per le imprese

A disposizione delle imprese italiane interessanti misure che sostengono la produzione e la fornitura di dispositivi medici (DM) e di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

La massima agevolazione conseguibile ammonta a euro 800.000,00.

Per le imprese beneficiarie, che devono essere costituite in forma societaria, è previsto un mutuo agevolato al 75% delle spese ammissibili che deve essere restituito in 7 anni. Il finanziamento può trasformarsi a fondo perduto (fino al 100% del suo ammontare) a seconda della velocità con cui l’intervento viene implementato.

Cosa si intende per Dispositivi Medicali (DM)?

Riportiamo, di seguito, la definizione dell’ente finanziatore la misura:

“Strumenti, apparecchi e impianti utilizzati per finalità diagnostiche o terapeutiche nella cura del virus COVID-19 quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, respiratori e attrezzature connesse. La “Nota Metodologica” disponibile sul sito dell’Agenzia esplicita l’elenco, non esaustivo, dei “Dispositivi Medici” da fornire con l’investimento presentato”.

Cosa si intende per Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)?

Riportiamo, di seguito, la definizione dell’ente finanziatore la misura:

Ai sensi dell’art. 74 comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, occhiali protettivi o visiere, mascherine, guanti e tute di protezione, come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi equiparati ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. La “Nota metodologica” disponibile sul sito dell’Agenzia esplicita l’elenco, non esaustivo, dei “Dispositivi di Protezione individuale” da fornire con l’investimento presentato. I dispositivi prodotti devono assicurare il rispetto degli standard di qualità previsti dalla norme vigenti in modo da concorrere al contenimento dell’emergenza epidemiologica“.

Per maggiori info non esitare a contattarci.

Credito d’imposta per Locazioni Commerciali

Il Decreto “Cura Italia” prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, a favore degli esercenti attività d’impresa, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Possono beneficiare del predetto credito d’imposta i locatari titolari di un contratto di locazione di immobile C/1 e intestatario di un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali dalle note restrizioni attualmente in vigore per contrastare la diffusione del COVID-19.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ai sensi (codice tributo “6914” da inserire nella colonna degli importi a credito). La trasmissione di tali F24 (con cui utilizzare il credito d’imposta) verrà curata esclusivamente dallo Studio, che ti preghiamo di contattare per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento.

COVID-19 – INDENNITA’ DI 600,00 EURO

Gentile cliente, il 30/03/2020 è stata pubblicata dall’INPS la circolare n. 49 che definisce l’ambito dei beneficiari delle indennità di 600 e gli aspetti procedurali per la presentazione delle domande.
I beneficiari dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. A tal fine, stante il carattere emergenziale delle prestazioni in commento, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.

Di seguito ti forniamo i link utili per procedere alla presentazione della domanda:
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do
https://www.inps.it//nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53539

Il primo link lo dovrai utilizzare per richiedere la prima parte del PIN a te necessario per inoltrare la domanda.
Il secondo LINK lo utilizzerai – dopo aver ottenuto la predetta prima parte del PIN – da domani 1° Aprile per accedere alla sezione del sito INPS attraverso cui inoltrare la domanda.
Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

COVID 19

A causa delle note vicende legate al Coronavirus lo studio è costretto a sospendere gli incontri fisici con la clientela e, al fine di tutelare la salute di tutti noi, a lavorare esclusivamente in Smart Working; eventuali contatti con lo studio avverranno utilizzando le diverse opportunità che la tecnologia ci offre, diversificate anche in base agli strumenti a tua disposizione (telefono, email, skype, ecc.).
 
Il servizio di assistenza dello studio, sia telefonica che telematica, pertanto, continua ad essere erogato regolarmente. Noi ci siamo e continueremo ad esserci!